Rivalutazione Beni
L’art. 110 del “DL Agosto” mira ad aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019).
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato -articolo 73, comma 1 lettere a) e b) del Tuir- che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.
Si possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software), concessioni, licenze, avviamento, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene.
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019) può essere effettuata anche sui singoli beni e sconta una imposta del 3%.
La normativa prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.
La norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare).
Il passaggio successivo, a titolo oneroso ma facoltativo, subordinato alla rivalutazione in sede di bilancio, consisterà nella possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: in base all’articolo 13 comma 3 della Legge 342/2000 (riferimento normativo richiamato dal DL Agosto nel definire le regole di funzionamento), concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.
La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Il “DL Agosto” prevede anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.
Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
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la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
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le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.
L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.
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