Lavoro - Al via il bonus giovani
Al via l'incentivo previsto dal decreto lavoro per la promozione dell'occupazione giovanile. Ammesse al bonus – in misura più virtuale che sostanziale – anche le assunzioni con contratto di apprendistato e quelle in forma agevolata. A darne notizia è l'Inps con la circolare 131/2013 diffusa ieri, con cui l'istituto di previdenza rende noti criteri e modalità di accesso alla misura introdotta dal decreto 76/13. L'incentivo consiste in un bonus pari a un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale) ma con un tetto massimo mensile di importo pari a 650 euro per lavoratore, conguagliabile con i contributi dovuti. Le assunzioni premiate sono quelle a tempo indeterminato, anche part time, rivolte a giovani privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero sprovvisti di diploma di scuola media superiore o professionale che non abbiano compiuto 30 anni. Ci si può avvalere della facilitazione anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal caso, il requisito anagrafico del lavoratore (da 18 a 29 anni e 364 giorni) deve sussistere al momento della trasformazione. Quest'ultima, a sua volta, può anche essere anticipata rispetto alla scadenza originaria del rapporto a termine, al fine di assicurare all'azienda l'accesso al beneficio. La legge prevede che, in questo caso, il datore di lavoro incrementi, comunque, l'occupazione tramite un'ulteriore nuova assunzione. Sul punto l'Inps, nella circolare, precisa che l'assunzione compensativa non è sempre necessaria in quanto, in taluni casi, la sola trasformazione può determinare il richiesto incremento occupazionale, in termini unità di lavoro annuo (Ula). Il bonus spetta per le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato, dal ministero dell'Economia e delle Finanze, il provvedimento di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione (legge 183/87) previsto dall'articolo 1, comma 12 del DL 76/13. Il termine finale per eseguire le assunzioni incentivate è il 30 giugno 2015. È importante ricordare che il beneficio compete nei limiti di risorse distintamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma. Di conseguenza, le somme accantonate potrebbero esaurirsi prima della data finale stabilita dalla legge per l'accesso alla facilitazione. Per gli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato, l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione di un rapporto a termine, invece, il bonus dura solamente 12 mesi. Per gli eventi che si collocano in corso di mese, la retribuzione di riferimento e il massimale (650 euro) vanno riproporzionati, dividendoli per 30 e moltiplicandoli per i giorni di calendario. Come anticipato, l'incentivo compete anche nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato o con altre misure incentivanti previste dal nostro ordinamento (per esempio legge 223/91, legge 407/90, legge 92/12). Secondo gli orientamenti ministeriali e dell'Inps, tuttavia, in questi casi il bonus non può eccedere la misura della contribuzione agevolata dovuta mensilmente dal datore di lavoro per lo stesso soggetto. Si tratta di una interpretazione della norma che, oltre suscitare perplessità (essendo l'incentivo, chiaramente, di natura economica e non contributiva), di fatto mortifica l'aiuto fruibile per queste forme di avviamento al lavoro. Per la legittimità della misura incentivante, le nuove assunzioni/trasformazioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e il livello occupazionale medio del primo e del secondo anno successivo all'assunzione. Tale incremento deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione dell'incentivo. Se viene meno, il bonus si perde per il mese di riferimento. Tuttavia, specifica l'Inps, se il livello occupazionale si ripristina nei mesi successivi, si riacquisisce automaticamente il diritto all'incentivo. Il numero dei dipendenti è calcolato in Ula (si veda circolare Inps 111/2013). Il decreto legge sull'occupazione prevede il rispetto dei parametri oggettivi previsti dall'articolo 40, del Regolamento (CE) 800/2008: tra le varie condizioni spicca la necessità che l'agevolazione, per il singolo lavoratore, non superi il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione. Se si tratta di lavoratore particolarmente svantaggiato il periodo di riferimento è esteso a due anni. Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Per maggiori informazioni contattaci, sarà Nostra premura rispondere il prima possibile. [divider_line type="divider_line" el_position="first"] [rev_slider_vc alias="Newsletter" el_position="last"]
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