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Lavoro - Bonus stabilizzazione per i «somministrati»

16 set 2013

Dopo oltre cinque anni dalla firma del precedente accordo, è stato rinnovato il contratto collettivo dei somministrati. L'intesa siglata da Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil determina un cambio di filosofia per il settore delle agenzie per il lavoro. Viene abbandonata la regola, introdotta dal Ccnl del 2008, che garantiva il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati che superavano alcuni tetti massimi di durata del rapporto di lavoro (36 o 42 mesi, secondo i casi). Questa regola era nata in un contesto normativo e di mercato che è rapidamente cambiato, con la conseguenza che nel corso degli anni ha creato più problemi gestionali che opportunità di lavoro. Il nuovo accordo mira a favorire la stabilizzazione dei somministrati con un sistema diverso; si prevede il riconoscimento di un incentivo di 750 euro l'anno (per un triennio massimo) in favore dell'agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che si tratti di una trasformazione da contratto a termine o che il rapporto nasca sin dall'inizio senza una scadenza. Le risorse per il pagamento dell'incentivo sono a carico degli enti bilaterali di settore, fino a copertura di mille assunzioni per ciascun anno solare. L'accordo mantiene in vita, in via transitoria, la regola della stabilizzazione solo per i lavoratori somministrati che hanno maturato alla data del 20 settembre 2012 almeno 24 mesi di lavoro continuativi o 30 mesi cumulativi. Sempre per incentivare il lavoro stabile, l'ipotesi di rinnovo prevede che i lavoratori utilizzati nell'ambito dello staff leasing debbano essere assunti mediante contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di sostituzione di altri lavoratori. L'accordo definisce anche i doveri dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilendo una griglia di sanzioni disciplinari per chi non collabora alle iniziative di reimpiego. Viene riformata anche la procedura da seguire in caso di mancanza di occasioni di lavoro, mediante l'aggiustamento di alcuni passaggi chiave che nel testo vigente davano luogo a incertezze applicative. Altra norma degna di nota è la "clausola sociale", prevista per i casi di successione di un'Agenzia per il lavoro ad un'altra negli appalti pubblici. In tali ipotesi, si prevede che l'Agenzia subentrante assuma tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i limiti posti dal bando. Si prevede che in caso di ricorso alla cassa in deroga l'Agenzia integri il trattamento economico del lavoratore fino al 100% della retribuzione; tale regola vale tuttavia solo qualora sia prevista anche per i dipendenti dell'utilizzatore. Un capitolo importante dell'intesa è dedicato alla bilateralità, con specifiche azioni di politica attiva del lavoro. L'intesa, infine, si occupa anche di apprendistato; la disciplina collettiva di questo strumento, risalente al 2012, viene ulteriormente snellita, anche per recepire le novità legislative intervenute. Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi

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